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LEGGE 10 febbraio 1961, n. 78

Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

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Testo in vigore dal: 26-3-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  consentito,  per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di
quintali   ottomila   annui,   l'impiego  di  zucchero  in  esenzione
dall'imposta  di  fabbricazione,  per la preparazione di uno speciale
alimento per le api.