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LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1729

Modificazioni alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di Scuole per infermiere ed infermieri generici.

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Testo in vigore dal: 7-2-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica  dell'art.  12  sulle  norme transitorie della legge 29
ottobre  1954,  n.  1046,  l'obbligo  per le Scuole per infermiere ed
infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del
loro  funzionamento  un  corso di quattro mesi riservato ad aspiranti
che si trovino in determinate condizioni, cessera' con l'anno 1960.