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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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  • Articoli
  • PERSONALE CIVILE

    Capo I
    Personale civile non di ruolo assunto con mansioni impiegatizie o
    salariali presso gli uffici delle Amministrazioni statali
  • 1
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  • Personale civile assunto con mansioni impiegatizie o salariali alle
    dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel
    Territorio di Trieste
  • 3
  • 4
  • 5
  • orig.
  • 6
  • orig.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Istituzione dell'Ufficio regionale del lavoro e inquadramento del
    relativo personale
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  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA
    DELLA VENEZIA GIULIA

    Capo I
    Collocamento in ruoli organici separati e limitati
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Opzione per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per
    l'inquadramento negli impieghi civili
  • 21
  • orig.
  • 22
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  • 27
  • orig.
  • 28
  • orig.
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  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 30
  • 31
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  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-1-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n.
961,  sono  estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei
prescritti  requisiti,  che siano stati assunti dopo il 1 maggio 1948
ed  anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della
Amministrazione   militare   anglo-americana   negli   uffici   delle
Amministrazioni  statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si
trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.
  Gli  impiegati  che,  ai  sensi  del precedente comma, hanno titolo
all'inquadramento  nei  ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11  gennaio 1956, n. 16,
debbono  presentare,  a  pena,  di decadenza, domanda documentata nel
termine di sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio
stabilita  dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262,
o,  qualora  l'anzianita'  stessa,  sia  gia'  compiuta  alla data di
entrata  in vigore della presente legge, non oltre sessanta giorni da
tale data.
  La  sistemazione  contesa  dai  precedenti  commi non puo' comunque
avere  decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo
compreso  tra  la  data  di  sistemazione  ed  il  1  luglio  1956 e'
considerato come anzianita' di ruolo speciale transitorio.