stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1590

Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un "ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-1-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  legge  30 giugno 1956, n. 775, sono estese
agli  impiegati  locali  assunti, in base al regio decreto 18 gennaio
1943,  n. 28, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4
giugno  1944 e non oltre il 31 dicembre 1956 tra i cittadini italiani
residenti  all'estero,  i  quali  dopo il 28 ottobre 1923 siano stati
perseguitati  a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro
la  dittatura  fascista,  e  siano  pertanto  espatriati.  Lo  stesso
beneficio  e'  concesso  agli  impiegati  locali  coniugi o vedovi di
perseguitati, che siano pur essi espatriati.
  Il  beneficio  di  cui  al  precedente  comma  e'  attribuito  agli
impiegati  locali  suddetti,  in  servizio al momento dell'entrata in
vigore  della  precitata  legge  del 30 giugno 1956, n. 775, anche se
posteriormente  licenziati  per  compiuti  limiti  di  eta',  purche'
abbiano  compiuto  o  compiano  dieci  anni di servizio utile ai fini
della  pensione,  compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai
sensi  dell'articolo  13 della suddetta legge 30 giugno 1956, n. 775.
Il  periodo  di  servizio  maturato,  agli effetti del trattamento di
quiescenza, da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo
per  limiti di eta', viene considerato equivalente, se inferiore a 20
anni di servizio pensionabile.
  Gli  impiegati interessati dovranno, entro tre mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge, presentare domanda al Ministero degli
affari  esteri,  chiedendo  la  cennata  estensione  di  cui ai commi
precedenti.