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LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1542

Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto dal 1 aprile 1960, le misure degli assegni familiari e
del  relativo  contributo  per  il  settore della assicurazione della
Cassa,  unica  per  gli  assegni familiari, previste dalla tabella E)
allegata   al  testo  unico  delle  norme  sugli  assegni  familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n.  798,  modificata  con  legge  14  febbraio  1958,  n.  139,  sono
sostituite  da  quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente
legge.