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LEGGE 18 ottobre 1960, n. 1200

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-11-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero  degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1
luglio  1960  al  30  giugno  1961,  in  conformita'  dello  stato di
previsione annesso alla presente legge.