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LEGGE 1 ottobre 1960, n. 1027

Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1962)
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Testo in vigore dal: 23-12-1962
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  emanazione  delle norme di cui all'articolo 1 della legge 14
luglio  1959,  n. 741, il Governo dovra' uniformarsi anche a tutte le
clausole  dei singoli accordi economici, e contratti collettivi anche
intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge medesima. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La  Corte  Costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 1962, n. 106
(in  G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale delle norme contenute nel presente articolo.