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LEGGE 28 luglio 1960, n. 852

Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

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Testo in vigore dal: 8-9-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Azienda  Nazionale  Autonoma  delle  Strade statali (A.N.A.S.) e'
autorizzata  a  conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del
ruolo  degli  agenti  stradali  (cantonieri)  messi a concorso con il
decreto  ministeriale  5  dicembre 1956, n. 1292, anche 700 di quelli
che   risultino   disponibili   alla   data   di  approvazione  della
graduatoria,  seguendo  l'ordine  della  medesima, e prescindendo dai
limiti  di  cui  al  secondo  comma dell'art. 8 del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli, impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1960

                               GRONCHI

                                               FANFANI - ZACCAGNINI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA