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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 1442

Istituzione di Istituti tecnici agrari in varie Regioni.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-8-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista   la   legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'Istruzione tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1959:

PIEMONTE
  a) Novara: un Istituto tecnico agrario statale;
  b) Vercelli: un Istituto tecnico agrario statale;

LOMBARDIA
    Milano
  c) Codogno: un Istituto tecnico agrario statale;

VENETO
    Udine
  d) Cividale del Friuli: un Istituto tecnico agrario statale;

EMILIA
  e)  Piacenza:  l'indirizzo  specializzato  per  la  zootecnia ed il
caseificio presso l'Istituto tecnico agrario statale;

ABRUZZI E MOLISE
    Campobasso
  f) Larino: un Istituto tecnico agrario statale;
  Chieti
  g) Scerni: un Istituto tecnico agrario statale;

PUGLIE
    Bari
  h)  Alberobello:  l'indirizzo  specializzato per la zootecnia ed il
caseificio presso l'Istituto agrario statale;
  i)  Locorotondo:  l'indirizzo  specializzato  per  la viticoltura e
l'enologia presso l'Istituto tecnico agrario statale;
    Brindisi
  l) Ostuni: un Istituto tecnico agrario statale;

BASILICATA
    Matera
  m) un Istituto tecnico agrario statale;
  n) Pisticci: un Istituto tecnico agrario statale.

  Con  la stessa decorrenza sono soppresse le Scuole tecniche agrarie
statali  di  Cividale  del  Friuli, Scerni e Ostuni. I locali e tutto
quanto   costituisce  il  patrimonio  e  la  dotazione  delle  Scuole
soppresse  vengono  destinati  alla istituzione dei nuovi Istituti ai
sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
  I  posti  di  ruolo  e  quelli  da conferirsi per incarico presso i
predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H,
I,  L,  M,  N,  annesse  al  presente  decreto, firmate, d'ordine del
Presidente  della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione
e da quello per il tesoro.