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LEGGE 10 luglio 1960, n. 698

Autorizzazione alla spesa di 200 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

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Testo in vigore dal: 5-8-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  per  l'esercizio finanziario 1959-60, la spesa di
lire  200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro  (Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
uffici  del  Comitato  interministeriale per la ricostruzione) per la
prosecuzione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.
  Tale  somma  sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi
di  assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall'art. 1 della
legge 31 luglio 1954, n. 626.