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LEGGE 26 giugno 1960, n. 618

Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-7-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della  Repubblica  e' autorizzato ad aderire ed a dare
esecuzione  all'aumento  delle quote di partecipazione dell'Italia al
Fondo  monetario  internazionale  e  alla Banca internazionale per la
ricostruzione  e  lo  sviluppo,  nella misura che sara' deliberata ai
sensi  dei rispettivi statuti, il cui limite massimo e' stabilito nel
50  per  cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180
milioni  di  dollari,  sottoscritte per l'ammissione nei due predetti
Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.