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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 1426

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Chianciano Terme (Siena).

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 7-7-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  ottobre 1959 e' istituita in Chianciano Terme
(Siena)  una  scuola  avente  finalita'  ed  ordinamento speciali che
assume  la  denominazione  di  Istituto  professionale alberghiero di
Stato.
  A  decorrere  dalla  stessa  data  la  Scuola tecnica commerciale a
indirizzo  alberghiero  di  Chianciano  Terme e' soppressa. La Scuola
secondaria  di  avviamento  professionale commerciale, gia' aggregata
alla    predetta   Scuola   tecnica,   viene   annessa   all'Istituto
professionale.