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LEGGE 3 giugno 1960, n. 540

Determinazione in misura globale e forfettaria delle somme da versare per l'esercizio finanziario 1959-60, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

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Testo in vigore dal: 3-7-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'esercizio finanziario 1959-60, il complessivo ammontare delle
somme da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai
sensi  degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155,
e' fissato in lire 50 miliardi.
  Tale somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro  per  il  predetto  esercizio  finanziario  e,
corrispondentemente,   nello   stato   di   previsione   dell'entrata
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
  All'occorrenza relativa si provvedera' a carico del capitolo n. 381
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso esercizio finanziario 1959-60, relativo al "fondo da ripartire
fra  le  Amministrazioni  statali  per  l'applicazione della legge 29
novembre 1957, n. 1155".