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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1960, n. 433

Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1968)
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Testo in vigore dal: 4-6-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  34  e 215 dello stato giuridico del personale
delle  Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n.
425;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i  trasporti  di  concerto col
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Lavoro ordinario

  1. L'orario normale di lavoro e' regolato come segue:
    a)  per  il  personale  direttivo  e degli uffici la durata della
settimana  lavorativa  rimane  regolata  dalle  norme  in  vigore  in
relazione  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni  valevoli  per il
personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato;
    b)  per  il  personale  dell'esercizio  la durata della settimana
lavorativa e' di 48 ore. Nei confronti del personale delle officine e
del  rimanente personale addetto ai servizi interessanti l'esercizio,
nelle  cui  prestazioni  non  siano  compresi  periodi di attesa o di
custodia di durata superiore a 4 ore settimanali, il numero delle ore
di lavoro settimanali e' di 46 effettive.
  Per  il  personale dell'esercizio utilizzato a turni rotativi in un
periodo  di  quattro  settimane,  le  predette  46 ore possono essere
superate di due ore nelle prime tre settimane, a condizione che nella
quarta  siano  recuperate  le  maggiori  prestazioni rese accordando,
anziche'  uno,  due  riposi  consecutivi di durata complessiva pari a
quella del, normale riposo settimanale aumentato di 24 ore.
  2.  Si computa come durata del lavoro effettivo il tempo durante il
quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda.
  3.  Non  si computano come lavoro effettivo, quando il personale ha
facolta' di allontanarsi dal posto di lavoro:
    a)  le  interruzioni  fra  le  ore  5  e  le  24 di durata pari o
superiori ad un'ora; tali interruzioni, comprese quelle per refezione
di  cui  al successivo punto d), non devono pero' eccedere in ciascun
turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore,
ed  il  numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Le due
interruzioni suddette sono ammesse quando interessano, dipendenti che
abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro;
    b)  le  interruzioni  notturne, cioe' fra le ore 0 e le ore 5, di
durata  pari  o  superiore a 2 ore, quando interessano dipendenti che
abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro;
    c)  il  tempo  impiegato  per recarsi dall'abitazione al posto di
lavoro,  anche  se  fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza
stessa dia titolo all'indennita' di missione, e ritornare;
    d)  le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro
del  personale  degli  impianti  fissi,  che debbono avere durata non
inferiore ad un'ora riducibili a non meno di mezz'ora per particolari
situazioni di lavoro o ambientali.
  4. La durata settimanale del lavoro ordinario effettivo puo' essere
elevata  fino  ad  un  massimo di 6 ore per il personale addetto alla
manutenzione  dell'armamento  ed  alla  revisione di linee elettriche
primarie in zone di alta montagna, in relazione alle stagioni ed alle
localita', salvo compensazioni in altre stagioni.