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LEGGE 23 febbraio 1960, n. 219

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1961.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-3-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1959 e fino al 31 dicembre 1961 le merci
di  origine  e provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella
sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i
limiti  dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci,
nella tabella stessa.