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LEGGE 3 marzo 1960, n. 185

Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

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Testo in vigore dal: 23-3-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente:
  "L'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  al  precedente primo
comma:
    a)  e'  ridotta  nella  stessa  proporzione della riduzione dello
stipendio,  o  della  paga, o della retribuzione, nei casi di congedo
straordinario,  di  aspettativa,  di  sanzione  disciplinare od altra
posizione  di  stato  che importi riduzione di dette competenze ed e'
sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
    b)  non  e'  cedibile,  ne'  pignorabile,  ne' sequestrabile, ne'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza
e dell'indennita' di licenziamento;
    c)  e'  esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non  concorre  a  formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
    d)  non  e'  dovuta  al  personale  civile e militare in servizio
all'estero  fornito  dell'assegno  di  sede  previsto  dalla  legge 4
gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe".
  Con  effetto  dal  1 luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente:
  "L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
    a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
    b)  e'  esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non  concorre  a  formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
    c) non compete per le pensioni pagabili all'estero".