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LEGGE 3 marzo 1960, n. 169

Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato.

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Testo in vigore dal: 1-4-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  l'interno puo' disporre con ordini vistati dalla
Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari
delegati  in  contabilita'  speciale ed eccedenti le necessita' degli
stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano
somministrarsi  fondi  per  spese  a  carico dei medesimi capitoli ed
articoli.
  Con  le  stesse  modalita'  e condizioni il Ministro predetto ed il
Ministro  per  la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina,
possono  disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi
funzionari  delegati  e  da  questi prelevate in contanti a favore di
altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.
  Gli  ordini  ministeriali  per  i trasferimenti dei fondi di cui al
presente  articolo  vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo
alla  scadenza  dell'esercizio  e  debbono  avere completa attuazione
entro il 30 settembre.
  I  capitoli  sui  quali  possono operarsi i trasferimenti di cui al
presente  articolo  saranno  determinati,  per ciascuno esercizio, su
proposta  dell'Amministrazione  interessata, con decreto del Ministro
per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.