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LEGGE 31 gennaio 1960, n. 32

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.

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Testo in vigore dal: 8-3-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'assistenza invernale ai bisognosi e' autorizzata la cessione
gratuita   di   quantitativi  di  grano  della  gestione  di  ammasso
obbligatorio  provenienti  da  vecchi  raccolti  riscontrati non piu'
idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
  Detta  cessione  avverra'  entro i limiti che saranno stabiliti dal
Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due
milioni  di  quintali  di  prodotto  e  previ accertamenti tecnici ed
igienici  eseguiti  presso  i magazzini e nei depositi dai competenti
organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.