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LEGGE 25 gennaio 1960, n. 12

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

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Testo in vigore dal: 19-2-1960
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati  ed
invalidi di guerra - previsto dal  regio  decreto-legge  20  dicembre
1929, n.  2163,  convertito  nella  legge  2  giugno  1930,  n.  820,
modificato  dal  regio  decreto-legge  25  febbraio  1935,  n.   114,
dall'art. 1 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  28  settembre
1945,  n.  645,  dall'art.  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n.  799,  e  dalla  legge  18
aprile 1951, n. 295 - e' aumentato da lire 50 a lire  100  mensili  a
decorrere dalla  rata  di  pensione  avente  scadenza  posteriore  al
novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960 
 
                               GRONCHI 
 
                                                     SEGNI - TAMBRONI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA