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LEGGE 25 gennaio 1960, n. 9

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

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Testo in vigore dal: 19-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo  a favore dell'Associazione nazionale vittime civili
di guerra - previsto dall'art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239
-  e'  aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata
di  pensione  avente  scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla
data di pubblicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA