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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1216

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1961)
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Testo in vigore dal: 13-4-1961
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1960 il termine stabilito con la
legge  2  febbraio  1959,  n.  31,  per  il  versamento  al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati  da  parte  dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942,
n.  5,  convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n.
1251,   e   per   l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e
capitalizzazione,  previsto  dall'art.  5  dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  14  marzo  1961,  n. 213 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
prorogato  fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge
30   dicembre   1959,  n.  1216,  per  il  versamento  al  Fondo  per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito  con  modificazioni,  nella  legge  2 ottobre 1942, numero
1251,   e   per   l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e
capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la predetta modifica ha
effetto dal 1 gennaio 1961.