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LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1144

Aumento da 10 miliardi di lire a 15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge 10 ottobre 1950, n. 907.

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Testo in vigore dal: 26-1-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle
ferrovie  dello  Stato,  autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6
della  legge 4 maggio 1936, n. 844, ed elevato a lire 10 miliardi con
la  legge 10 ottobre 1950, n. 907, a parziale copertura del disavanzo
della  gestione  del  Fondo  pensioni  e  sussidi  per  il  personale
dell'Amministrazione   stessa,   viene  stabilito,  a  partire  dallo
esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.