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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1959, n. 460

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 11-7-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge di delegazione per la concessione di amnistia e di
indulto del 10 luglio 1959, n. 459;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e la
giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                             (Amnistia)

  E' concessa amnistia:
    a)  per  i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale,
commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;
    b)  per  i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale,
nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno
1946  e  punibili  con  pena  detentiva  non  superiore nel massimo a
quattro  anni,  ovvero  con  pena pecuniaria sola o congiunta a detta
pena;
    c) per i reati commessi col mezzo della stampa, punibili con pena
non  superiore ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta
a detta pena;
    d)  per i reati non militari ne' finanziari, salvo il disposto di
cui  alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3
e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni
ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
    e)  per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli
146  e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra,
commessi  dall'8  settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si
e'   presentato   nel  termine  previsto  dall'art.  15  del  decreto
Presidenziale   22  giugno  1946,  n.  4,  ovvero  se  la  classe  di
appartenenza e' stata collocata in congedo;
    f)  per  il  reato  di  furto  di  piante nei boschi, se concorre
l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale;
    g)  per  il  reato  di  lesioni  personali  volontarie lievissime
previsto  dall'art.  582,  capoverso, del Codice penale, aggravato ai
sensi  dell'art.  585,  in  relazione all'art. 577, stesso Codice, se
concorre un'attenuante;
    h)  per  i  reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con
pena  detentiva,  non  superiore nel massimo a cinque anni ovvero con
pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.
  Ai fini dell'applicazione dell'amnistia stabilita allo lettere a) e
b)  del  presente  articolo,  il  giudice,  ove sia stata pronunciata
condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca
sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui
alle  Lettere  citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi
accertamenti  dispone  la  Corte Suprema di Cassazione, se innanzi ad
essa sia pendente ricorso.