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LEGGE 1 luglio 1959, n. 458

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

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Testo in vigore dal: 9-7-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  lo  spirito  ottenuto,  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge  fino  al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini
denunciati  come  genuini,  anche  se  acescenti  o  alterati, e tali
riconosciuti  dall'Amministrazione  finanziaria,  e' accordato, nella
misura  dell'80  per  cento,  un  abbuono  di imposta, depurata dello
abbuono  di  fabbricazione  di  cui  all'art.  2  del decreto-legge 3
dicembre  1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31
gennaio  1954,  n.  3, e della riduzione di imposta di cui all'art. 9
del   decreto-legge  16  settembre  1955,  n.  836,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo
dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
  L'abbuono  e'  accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in  magazzini  fiduciari  dai  quali  potra' essere estratto, dopo il
primo  anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno
dei quattro anni successivi.
  Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e
delle   foreste   e   con  quello  dell'industria  e  del  commercio,
provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei
vini ammessi alla distillazione agevolata.