stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 aprile 1959, n. 207

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 e ad alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale con esso approvate.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 14-5-1959
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alle norme concernenti la disciplina  della  circolazione  stradale
approvate con il decreto del Presidente della Repubblica  27  ottobre
1958, n. 956, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) Art. 2. - La definizione di centro abitato e'  sostituita  dalla
seguente: "centro abitato: insieme continuo  di  edifici,  strade  ed
aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale". 
  La definizione di corsia e' sostituita dalla seguente: "corsia: una
suddivisione  della  carreggiata  avente  larghezza  sufficiente  per
permettere la circolazione di una fila di veicoli". 
  2) Art. 5. - Al titolo, le parole: "autoveicoli e motoveicoli" sono
sostituite dall'altra: "veicoli". 
  3) Art. 11. - Ai secondo comma, sono aggiunte le  seguenti  parole:
"che possa generare abbagliamento o confusione con i  dispositivi  di
segnalazione". 
  Al terzo comma, al primo periodo, la parola: "urbani" e' soppressa.
  Al terzo comma, alla fine  del  primo  periodo,  sono  aggiunte  le
  seguenti parole: "da parte dell'ente  proprietario  della,  strada.
  Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione e'  data
  dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente". 
  Al terzo comma, al secondo  periodo,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "dall'ente proprietario della strada". 
  Al terzo comma, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal  precedente
comma non devono superare la superficie di sei  metri  quadrati;  non
devono essere collocati a distanza minore di tre  metri  dal  confine
della carreggiata; non devono essere collocati a distanza  minore  di
duecento metri prima dei segnali stradali e di  cento  metri  dopo  i
segnali stessi. La  distanza  fra  i  cartelli  sara'  stabilita  con
decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli  a
tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse
storico ed artistico, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
istruzione. Inoltre non possono essere  collocati  in  corrispondenza
delle curve, sulle rocce e pareti rocciose". 
  4) Art. 16. - Il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli
agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far  accelerare  la
marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare  i  veicoli  che
provengono da una determinata direzione". 
  5) Art. 25. - Al secondo comma, le parole: "quindici quintali" sono
sostituite dalle altre: "venticinque quintali". 
  6) Art. 29. - Al primo comma - al termine della lettera e)  -  sono
aggiunte le seguenti parole: "ad esse si applicano i limiti di sagoma
e di peso, di cui all'ultimo comma dell'art. 25". 
  7) Art. 32.  -  Al  primo  comma,  le  parole:  "metri  3,80"  sono
sostituite dalle altre: "metri quattro". 
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse,
metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi; la  lunghezza
totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18". 
  8) Art. 33. - Al quarto comma, le parole:  "non  puo'  raggiungere"
sono sostituite dalle altre: "puo' raggiungere". 
  Al sesto comma, le parole:  "80  quintali"  sono  sostituite  dalle
altre: "100 quintali". 
  All'ultimo comma, dopo le parole: "che supera",  sono  aggiunte  le
altre: "salvo quanto disposto all'articolo 121". 
  9) Art. 36. - Al primo comma, sono  premesse  le  seguenti  parole:
"Nei casi previsti dall'articolo 109, primo comma". 
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Chiunque circola con un veicolo  a  trazione  animale  o  con  una
slitta, non provvisto dei dispositivi  di  segnalazione  visiva,  nei
casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con  dispositivi
non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e  dal
regolamento e' punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a  lire
diecimila". 
  10) Art. 39. - E' sostituito dal seguente: 
  "I veicoli a trazione animale debbono essere muniti  di  una  targa
contenente la indicazione del proprietario, del comune di  residenza,
della categoria di appartenenza,  del  numero  di  matricola  e,  per
quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo  a  pieno
carico consentito, nonche' della larghezza dei cerchioni. 
  La targa deve  essere  rinnovata  solo  quando  occorre  modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando  le  indicazioni  stesse
non siano piu' chiaramente leggibili. 
  La fornitura delle targhe e'  riservata  al  Ministero  dei  lavori
pubblici che le distribuisce tramite i comuni, i quali le  consegnano
agli interessati completate delle  indicazioni  stabilite  dal  comma
primo. Per tale servizio l'interessato corrispondera'  al  comune  la
somma di lire cento. 
  I  veicoli  a  trazione  animale  sono  immatricolati  in  apposite
registro del comune di residenza del proprietario. 
  I  comuni  possono  stabilire,  con  deliberazione  del   Consiglio
comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a  trazione
animale in servizio pubblico, per il trasporto di persone. 
  Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della
targa prescritta e' punito con l'ammenda da lire  cinquemila  a  lire
ventimila. 
  Chiunque viola le disposizioni  del  comma  secondo  ovvero  quelle
adottate ai sensi del comma quinto e' punito con  l'ammenda  da  lire
quattromila a lire diecimila. 
  Chiunque  abusivamente  fabbrica  o  vende  targhe  per  veicoli  a
trazione animale,  ovvero  usa  targhe  abusivamente  fabbricate,  e'
punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila
a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato". 
  11) Art. 40.  -  Al  primo  comma,  dopo  le  parole  iniziali:  "I
velocipedi debbono  essere  muniti",  sono  aggiunte  le  altre:  "di
pneumatici nonche': ". 
  All'ultimo  comma,  dopo  le  parole:  "con  un  velocipede",  sono
aggiunte le altre: "senza pneumatici o". 
  12) Art. 44. -  Al  titolo,  la  parola:  "veicoli"  e'  sostituita
dall'altra: "motoveicoli". 
  13) Art. 51. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a
pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono  aver  il  posto  di
guida a destra". 
  14) Art. 52.  -  Al  secondo  comma,  le  parole:  "in  conformita'
dell'articolo  54"  sono  sostituite  dalle  altre:  "in  conformita'
dell'articolo 53". 
  15) Art. 53. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per i ciclomotori costituiti da un  normale  velocipede  e  da  un
motore ausiliario di cilindrata fino  a  50  cmc,  l'omologazione  e'
limitata al solo motore". 
  Al secondo comma, dopo le parole:  "la  fabbrica  costruttrice  dei
veicoli", sono aggiunte le altre:  "o  motori"  e,  dopo  le  parole:
"attestanti che il veicolo", le altre: "o il motore". 
  16) Art. 58. - Al terzo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "e
il numero  delle  persone  che  possono  prendere  posto  sul  sedile
anteriore". 
  Al quarto comma, al secondo  periodo,  sono  soppresse  le  parole:
"nonche' di rimorchio". 
  17) Art. 60. - Le parole: "15 giorni" sono sostituite dalle  altre:
"trenta giorni". 
  18) Art. 63. - Al primo comma, sono soppresse le parole:  "macchine
agricole". 
  Al secondo comma, le parole: "per sei mesi" sono  sostituite  dalle
altre: "per l'anno in corso". 
  19) Art. 64. - Al  primo  comma,  sono  soppresse  le  parole:  "le
macchine agricole". 
  20) Art. 68. - All'ultimo comma, le parole: "fino a tre mesi"  sono
sostituite dalle altre: "da uno a tre mesi". 
  21) Art. 69. - All'ultimo comma, dopo le parole: 
  "macchina agricola", e' aggiunta l'altra "eccezionale" e,  dopo  le
parole: "senza avere", sono aggiunte le altre: "con se'". 
  22) Art. 72. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le macchine agricole  semoventi  di  cui  all'articolo  29,  comma
primo, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli  di
peso  complessivo  a  pieno  carico  superiore  a  15  quintali,  per
circolare  su  strada,  debbono  essere  muniti  di  un   certificato
rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile". 
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'Ispettorato,  nella  cui  circoscrizione  si  trova  la  azienda
agricola alla quale e' destinata la macchina agricola o l'impresa che
effettua lavorazioni meccanicoagrarie o che esercita la locazione  di
macchine  agricole,  provvede  all'immatricolazione  e  rilascia   il
certificato a colui che dichiari di tessere proprietario del  veicolo
e sia titolare di detta azienda o impresa". 
  Dopo il settimo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Sulle macchine agricole puo' essere consentito il  trasporto,  per
motivi di  lavoro,  dell'accompagnatore  di  animali  o  di  prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' degli  addetti  a  lavori
agricoli". 
  23) Art. 73. - Al primo comma, le parole da: "al pubblico  registro
automobilistico"  fino  alla  fine,  sono  sostituite  dalle   altre:
"all'Ispettorato della  motorizzazione  civile,  il  quale  annota  i
mutamenti sul certificato". 
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Qualora  la  macchina  agricola  sia  trasferita  ad  una  azienda
agricola o ad una  impresa  di  lavorazioni  meccanico-agrarie  o  di
locazione di macchine agricole  che  si  trova  in  altra  provincia,
l'immatricolazione deve essere rinnovata". 
  All'ultimo comma, le parole: "all'ente utenti motori agricoli" sono
sostituite  dalle  altre:   "all'Ispettorato   della   motorizzazione
civile". 
  24) Art. 74. - Al quarto comma, le parole: "sostituito  all'Ufficio
del pubblico registro automobilistico l'Ente utenti motori  agricoli"
sono sostituite dalle altre:  "all'Ispettorato  della  motorizzazione
civile". 
  25) Art. 75. - Al primo comma, dopo le parole: "degli articoli  66,
67 e 68", sono aggiunte le altre: "commi primo e terzo". 
  Al secondo comma, le parole:  "dall'Ente  utenti  motori  agricoli"
sono sostituite dalle altre: "dall'Ispettorato  della  motorizzazione
civile". 
  26) Art. 76: - Al primo comma, sono soppresse le  parole:  "escluse
quelle a vapore". 
  27) Art. 79. - Al primo comma, lettera b), la parola: "quindici" e'
sostituita dall'altra: "quattordici". 
  Al terzo comma, la  parola:  "trovano"  e'  sostituita  dall'altra:
"trovino". 
  Il quarto comma e' soppresso. 
  28) Art. 80. - L'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il titolare di patente di guida deve, nel termine di venti giorni,
comunicare alla Prefettura, nella  cui  circoscrizione  si  trova  il
comune di residenza, il  trasferimento  di  residenza  perche'  venga
annotato sulla patente". 
  29) Art. 81. - Al primo comma, la parola: "assoluta" e' soppressa. 
  Al primo comma, dopo le parole: "da un  ispettore  sanitario  delle
Ferrovie dello Stato", sono aggiunte le altre:  "o  da  un  ispettore
medico del lavoro", e, dopo le parole: "da un medico militare",  sono
aggiunte le altre: "o da un medico condotto". 
  Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si
fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere  che
non esistano i requisiti fisici e psichici". 
  30) Art. 82. - Al secondo comma, le parole: "indicate nell'articolo
1" sono sostituite dalle altre: "diffidate ai sensi dell'articolo 1". 
  Dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i
requisiti morali potranno essere accertati  dopo  il  rilascio  della
patente". 
  Al  terzo  comma,  le  parole:  "il  Ministro  dell'interno"   sono
sostituite dalle altre: "il Ministro per l'interno entro 60 giorni". 
  L'ultimo comma e' soppresso. 
  31) Art. 84. - Dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente comma:
  "I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati, per la
  responsabilita' civile dei danni derivanti dalla loro circolazione,
  per somme non  inferiori  a  quelle  stabilite  dal  Ministero  dei
  trasporti". 
  32) Art. 85. - Al secondo comma, le parole: "L'esame previsto dalle
lettere  a),  b),  e  c)  e'  sostenuto  davanti  ad   un   ingegnere
dell'Ispettorato della motorizzazione civile" sono  sostituite  dalle
altre: "L'esame previsto dalla lettera a) e' sostenuto davanti  a  un
tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto
dalle  lettere  b)  e  c)  e'  sostenuto  davanti  ad  un   ingegnere
dell'Ispettorato medesimo". 
  Al terzo comma, le parole: "puo' svolgersi", sono sostituite  dalle
altre: "si svolge". 
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'esame previsto dalle lettere b) e c) non puo'  essere  sostenuto
prima  che  sia  trascorso  un   mese   dalla   data   del   rilascio
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che  risulti
che il  titolare  sia  in  possesso  dei  requisiti  morali  indicati
nell'articolo 82, comma primo". 
  33) Art. 87.  -  Al  secondo  comma,  le  parole:  "rispettivamente
elencate in precedenza nell'articolo 80" sono sostituite dalle altre: 
"che   rispettivamente   le   precedono   nell'elencazione   di   cui
all'articolo 80". 
  34) Art. 88. - Al secondo comma, le parole:  "minorati  o  mutilati
fisici" sono sostituite dalle altre: "mutuati o minorati fisici". 
  35) Art. 91. - E' sostituito dal seguente: 
  "La patente di guida e' sospesa dal Prefetto  che  l'ha  rilasciata
quando il titolare non si presenti alla revisione disposta  ai  sensi
dell'articolo 89. 
  La patente puo' essere sospesa dal Prefetto alle persone  diffidate
ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. 
  La patente e' sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi
quando il titolare sia incorso  in  piu'  violazioni  delle  seguenti
norme  di  comportamento,  anche  se  siano  intervenute   cause   di
estinzione dei relativi reati: 
    a) obbligo di osservare i limiti massimi di  velocita',  salvo  i
casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'articolo 103; 
    b) obbligo di fermarsi e di dare  la  precedenza  a  chi  circola
sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un  luogo  non
soggetto a pubblico passaggio; 
    c) obbligo di dare la precedenza a  chi  circola  su  strada  con
precedenza ovvero, se le strade  che  incrociano  sono  entrambe  con
precedenza,  obbligo  dia  arrestarsi  al  crocevia  e  di  dare   la
precedenza a chi  circola  sull'altra  strada,  qualora  esista  tale
obbligo; 
    d)  divieto  di  sorpasso  a  destra  o  in  prossimita'   o   in
corrispondenza delle curve o dei dossi o  in  altro  caso  di  scarsa
visibilita'; 
    e) divieto  di  sorpasso  di  autotreni,  di  autoarticolati,  di
autosnodati o di autocarri con  autotreni  la  cui  motrice  non  sia
un'antovettura, con autoarticolati o con autosnodati; 
    f)  obbligo  di  adoperare  i  proiettori  a  luce  anabbagliante
nell'incrocio con altri veicoli; 
    g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati
apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente; 
    h) divieto di guidare in stato di ebbrezza; 
    i)  divieto  di  circolare  contromano  in   prossimita'   o   in
corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di  scarsa
visibilita'. 
  Qualora piu' violazioni delle norme di comportamento  indicate  nel
precedente  comma  siano  commesse  nel  periodo  di  un   anno,   la
sospensione della patente e' disposta da due a sei mesi. 
  La patente e' sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo  di  due
anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte  o  lesioni
personali gravissime o gravi  e  in  ogni  caso  di  investimento  di
persona, se  il  conducente  non  abbia  ottemperato  all'obbligo  di
fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il
provvedimento  di  sospensione  della  patente  e'   comunicato   dal
Prefetto, entro otto giorni,  all'Autorita'  giudiziaria  inquirente.
Questa, ove nel corso dell'istruttoria  accerti  che  sono  venuti  a
mancare i motivi della sospensione, ne da' notizia  al  Prefetto,  il
quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreche' essa non
sia stata disposta per altra causa. 
  Nel  caso  di  condanna  l'Autorita'  giudiziaria  dispone  con  la
sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni  e,  nei
casi di particolare gravita', la revoca. In  tale  ipotesi  non  puo'
essere rilasciata una nuova patente. 
  Nel caso di  assoluzione  viene  data  notizia  della  sentenza  al
Prefetto, il quale revoca la sospensione,  sempreche'  essa  non  sia
stata disposta per altra causa. 
  I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui  ai
commi terzo, quarto e quinto,  sono  adottati  sentito  l'Ispettorato
della motorizzazione civile. 
  Gli ufficiali ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  sono  tenuti  a
fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto  relativi
all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di
dare l'assistenza occorrente alla persona investita. 
  La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti
puo' essere subordinata a revisione ai termini dell'articolo 89. 
  La sospensione e' annotata sulla patente. 
  La patente e' revocata dal Prefetto: 
    1) quando il titolare non sia  piu'  in  possesso  dei  requisiti
fisici e psichici prescritti; 
    2) quando il titolare non sia  piu'  in  possesso  dei  requisiti
morali previsti dall'articolo 82, comma  primo,  ovvero  non  sia  in
possesso dei requisiti previsti da  detto  articolo,  commi  primo  e
secondo,  qualora,  trattandosi  di  patente  ad  uso   privato   per
motoveicoli della categoria A, gli  accertamenti  sull'esistenza  dei
requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente; 
    3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneita' ai  sensi
dell'articolo 89, risulti non piu' idoneo. 
  Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere  presso
l'Autorita' giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne da'
notizia al Prefetto. 
  Avverso i provvedimenti del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro
per i trasporti, il quale, se la sospensione sia  stata  disposta  ai
sensi del comma secondo, decide entro  60  giorni,  di  concerto  col
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno". 
  36) Art. 92. - Al secondo comma, alla lettera a), le parole: "commi
terzo e quarto" sono sostituite dalle altre: "comma  terzo"  e,  alla
lettera b), le parole: "commi quarto e quinto" sono sostituite  dalle
altre: "comma quinto". 
  Al secondo comma, alla lettera e), le parole: "di sospensione e  di
revoca" sono sostituite dalle altre:  "relativi  alla  sospensione  e
alla revoca". 
  37) Art. 103. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Nei centri abitati  non  si  deve  superare  la  velocita'  di  50
chilometri all'ora, salva la facolta'  dell'Ente  proprietario  della
strada di stabilire, in conformita' alle direttive del Ministero  dei
lavori  pubblici,  limiti  diversi  su  strade  o  tratti  di  strada
appositamente segnalati". 
  Al secondo comma, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Fuori dei centri abitati, e sempre in conformita' alle direttive del
Ministero dei lavori pubblici,  gli  Enti  proprietari  delle  strade
possono stabilire limiti minimi e massimi di velocita'". 
  Al terzo, comma, al primo periodo, le parole:  "75  quintali"  sono
sostituite dalle altre: "80  quintali",  le  parole:  "60  chilometri
all'ora" sono sostituite dalle altre: "70 chilometri  all'ora"  e  le
parole: "50 chilometri all'ora"  sono  sostituite  dalle  altre:  "60
chilometri all'ora"; al secondo periodo, le  parole:  "50  chilometri
all'ora" sono sostituite dalle altre: "60 chilometri all'ora". 
  Il penultimo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "Chiunque supera i limiti massimi di velocita' di non oltre  cinque
chilometri e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a  lire
diecimila. 
  Chiunque supera i limiti  massimi  di  velocita'  di  oltre  cinque
chilometri e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire diecimila a lire quarantamila". 
  38) Art. 104. - Al penultimo comma, dopo le parole: "salvo  diversa
segnalazione", sono aggiunte le altre: "rispettando la precedenza dei
veicoli provenienti dalla destra". 
  Al penultimo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Chiunque circola contromano in  prossimita'  o  in  corrispondenza
delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilita'  e'
punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila". 
  All'ultimo comma, dopo  le  parole:  "viola  le",  e'  aggiunta  la
parola: "altre". 
  39) Art. 106. - Al terzo comma, le parole: "diminuire la velocita'"
sono sostituite dalle altre: "non accelerare". 
  Il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "E' vietato il sorpasso in prossimita' o  in  corrispondenza  delle
curve, dei dossi o in ogni  altro  caso  di  scarsa  visibilita';  e'
vietato  ai  conducenti  di  autotreni,  di   autoarticolati   e   di
autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati,  autosnodati  e
autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche  nelle  strade  o
tratti  di  strada  in  cui  il  divieto  sia  imposto  da   apposite
segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti  di
strada a due carreggiate separate o  di  carreggiata  ad  almeno  due
corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata  a  senso  unico  di
circolazione". 
  Il penultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Chiunque sorpassa a destra o in prossimita'  o  in  corrispondenza
delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa  visibilita'  e
il  conducente  di  un  autotreno,  di  un  autoarticolato  e  di  un
autosnodato  che  sorpassa,  quando  e'  vietato,  un  autotreno,  un
autoarticolato,  un  autosnodato  o  un  autocarro,  e'  punito   con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila  ai  lire
cinquantamila". 
  40) Art. 107. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Durante la marcia i veicoli  devono  essere  tenuti,  rispetto  al
veicolo che precede, ad  una  distanza  di  sicurezza  tale  che  sia
garantito  in  ogni  caso  l'arresto  tempestivo  e   siano   evitate
collisioni con il veicolo che precede". 
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Fuori dei centri abitati,  la  distanza  tra  gli  autotreni,  gli
autosnodati e gli autoarticolati in marcia non puo' essere  inferiore
a 100 metri nelle strade o tratti di strada in  cui  il  sorpasso  e'
vietato". 
  41) Art. 109. - Al secondo comma, dopo la parola "velocipedi", sono
aggiunte le altre: "e dei ciclomotori". 
  42) Art. 110. - Al penultimo comma, le parole: "con l'arresto  fino
a tre mesi e con l'ammenda da "lire diecimila  a  lire  quarantamila"
sono sostituite; dalle altre: "con l'arresto fino a tre  mesi  o  con
l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila". 
  43) Art. 115. - Al quinto comma, alla lettera a), le parole: "e  in
prossimita'" sono sostituite dalle altre: "o in prossimita'" e,  alla
lettera d), le parole: "e in corrispondenza"  sono  sostituite  dalle
altre: "o in corrispondenza". 
  44) Art. 117. -  Al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "pericolo,
generico", sono aggiunte le altre: "di cui i  veicoli  devono  essere
dotati". 
  Al secondo comma, dopo le parole: "a luce riflessa", sono  aggiunte
le altre: "conforme alle caratteristiche che  saranno  stabilite  dal
Ministero dei lavori pubblici". 
  45) Art. 121. - Al secondo comma, le parole: "in  casi  particolari
nei quali" sono sostituite dalle altre: "nei casi in cui". 
  Al secondo comma le parole: "della portata" sono  sostituite  dalle
altre: "del peso complessivo". 
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il veicolo non puo' proseguire il viaggio  se  il  conducente  non
avra' provveduto a riportare il carico nei limiti di legge". 
  46) Art.  124.  -  Al  terzo  comma,  le  parole:  "a  terra"  sono
sostituite dalle altre: "da fermo". 
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi  gli  autobus
adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi  in  cui
sia, riconosciuto opportuno dai Ministero dei trasporti". 
  47) Art. 125. - Al primo comma, alla lettera d), sono  aggiunte  le
parole: "salvo casi di necessita'". 
  48) Art. 127. - Il titolo e' sostituito dal seguente: "documento di
viaggio". 
  Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Gli  autobus  non  adibiti  a  servizio  pubblico  di  linea,  gli
autotreni, gli autosnodati e gli  autoarticolati,  quando  effettuano
percorsi superiori a chilometri  250,  devono  essere  muniti  di  un
documento, rilasciato dal vettore e  contenente  la  indicazione  dei
conducenti, del luogo e  data  di  partenza,  del  luogo  di  arrivo,
nonche' del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato
per un anno dalla data di emissione". 
  49) Art. 133.  -  Al  penultimo  comma,  le  parole:  "rimanendo  a
disposizione degli  agenti  di  polizia  giudiziaria  presenti"  sono
sostituite dalle altre:  "mettendosi  immediatamente  a  disposizione
degli agenti di polizia giudiziaria". 
  All'ultimo comma, dopo la parola: "arresto", e'  aggiunta  l'altra:
"preventivo". 
  50) Art. 134. - Al terzo comma, le parole: "tranne che sugli"  sono
sostituite dalle altre: "al di fuori degli". 
  51) Art. 137. - Al secondo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
  "b) agli ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria  indicati  nei
commi primo e secondo  dell'articolo  221  del  Codice  di  procedura
penale ed  agli  ufficiali  e  sottufficiali  dei  Corpi  di  polizia
municipale,  costituiti  in  forza  di  regolamenti   approvati   dal
Ministero dell'interno". 
  Al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  "polizia  giudiziaria",  sono
aggiunte le altre "ed agli ufficiali e  sottufficiali  dei  Corpi  di
polizia municipale". 
  52) Art. 138. - I commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti: 
  "Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il   pagamento   noli   avvenga
immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo  di
versamento in conto corrente postale,  entro  quindici  giorni  dalla
contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. 
  Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme,  per
la quale e' stabilita la sola pena della ammenda,  quale  ne  sia  il
massimo, il contravventore e' ammesso a pagare, entro quindici giorni
dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente comma,
una somma corrispondente alla sesta  parte  del  massimo  della  pena
stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. 
  A decorrere dal sedicesimo giorno  e  fino  al  sessantesimo  dalla
contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le
modalita' indicate nel secondo comma,  di  una  somma  corrispondente
alla terza parte del massimo  della  pena  stabilita  dalle  presenti
norme per la contravvenzione commessa". 
  53) Art. 139. - Al secondo comma, le parole: "per meta' allo  Stato
e  per   meta'"   sono   sostituite   dalle   altre:   "per   intero,
rispettivamente". 
  Al terzo comma, la seconda parte - da "possa essere destinata" alla
fine - e' sostituita dalle seguenti parole: "possa essere destinata a
studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale,
alla educazione stradale e alla propaganda per la  prevenzione  degli
incidenti stradali, nonche' all'assistenza e  alla  previdenza  della
polizia  stradale,  dei  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  di   cui
all'articolo 137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno,  con
deliberazione dei  rispettivi  Consigli,  quale  parte  del  provento
spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente  articolo,
possa essere destinata alla  segnaletica  stradale  e  all'educazione
stradale". 
  54) Art. 141. - Al quinto comma, sono premesse le seguenti  parole:
"Salvo, comunque, il disposto dell'articolo 162 del Codice penale". 
  55) Art. 145. - Al primo  comma,  dopo  le  parole:  "le  leggi  14
febbraio 1949, n. 85", sono aggiunte le altre: "24 dicembre 1950,  n.
1165". 
  Al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne
che nel titolo I (eccettuati l'articolo 1, n. 7, 8 e 9  e  l'articolo
2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'articolo 108 di detto
decreto rimane in vigore, salva, la nuova disposizione per la patente
di guida ad uso privato per motoveicoli  della  categoria  A,  i  cui
diritti e spese sono complessivamente fissati in lire 150". 
  56) Art.  146.  -  Al  primo  comma,  le  parole:  "un  anno"  sono
sostituite dalle altre: "due anni". 
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "I veicoli, di cui all'articolo 24, che superino le caratteristiche
ivi indicate, in circolazione alla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data
stessa,  possono  continuare  a  circolare  con  la  disciplina   dei
ciclomotori". 
  Al quinto comma, le parole: "destinato al trasporto di persone  sia
di peso complessivo a pieno carico superiore a 35  quintali  e  fino"
sono sostituite dalle altre: "sia di peso complessivo a pieno  carico
non superiore". 
  Il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e  di
peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla  data  di
entrata  in  vigore  delle  presenti  norme,  possono  continuare   a
circolare fino a cinque anni dopo la data  stessa;  inoltre,  possono
essere ammessi alla circolazione i veicoli in  corso  di  costruzione
denunciati ai Ministeri dei trasporti e  dei  lavori  pubblici  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti  norme
e da questi accertati". 
  Al  settimo  comma,  le  parole:  "sulla  sagoma  limite   previste
dall'articolo 32" sono sostituite dalle altre: "sulla sagoma limite e
sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33". 
  All'ottavo comma, le parole: "40 quintali"  sono  sostituite  dalle
altre: "70 quintali". 
  Al decimo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "L'obbligo  del  freno  di  soccorso  per  gli  autoveicoli   e   i
filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento". 
  Al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: "macchine agricole".
  Al quattordicesimo comma, sono soppresse le parole: "e  i  rimorchi
  agricoli". 
  Dopo il quattordicesimo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme
le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere  munite  del
certificato per macchine agricole ed immatricolate". 
  Al sedicesimo comma, le parole: "un  anno"  sono  sostituite  dalle
altre: "due anni". 
  Al diciassettesimo comma, le parole:  "sei  mesi"  sono  sostituite
dalle altre: "un anno". 
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le patenti di guida, per le quali alla data di entrata  in  vigore
delle  presenti  norme  e'   scaduto   il   periodo   di   validita',
continueranno ad essere valide fino alla sostituzione  del  documento
prevista  dal  comma  quindicesimo,  in  occasione  della  quale   si
provvedera' anche alla conferma della validita'". 
  Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Le norme, di cui all'articolo 117, avranno effetto sei  mesi  dopo
la data di entrata in vigore del regolamento".