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LEGGE 18 marzo 1959, n. 132

Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-4-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui
beni  demaniali  e  patrimoniali  affidati alla Amministrazione delle
ferrovie  dello Stato anche quando la pubblicita' stessa sia visibile
o  percettibile  da  aree  o  strade comunali, provinciali e statali,
nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee.
  La   pubblicita'   di   cui   al  comma  precedente  e'  esercitata
dall'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  o direttamente o
mediante concessione.
  Restano  ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n.
608,  e  del  regolamento  9  maggio  1935,  n.  1149,  e  successive
modificazioni,  relativamente  alla  pubblicita'  impiantata  in sede
privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che
regolano la pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1959

                               GRONCHI

                                                   TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA