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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1289

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1959.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 16-4-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  170  del  testo  unico  delle leggi sul reclutamento
dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329,
e successive modificazioni;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle Armi e dei
servizi  dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace,
che  nell'anno  1959  possono  essere  richiamati  alle armi ai sensi
dell'art.  47,  comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n.
599,  sullo  stato  dei  sottufficiali  dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e' fissato in cinquemila unita'.
  Il  numero  dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato
delle  Armi  e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio
in  tempo  di pace, che nell'anno 1959 possono essere richiamati alle
armi  ai  sensi  dell'art.  170  del  testo  unico  delle  leggi  sul
reclutamento  dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329, e' fissato in trentamila unita'.