stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1280

Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1976)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-4-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Viste  le  leggi  17 maggio 1952, n. 629, e 19 luglio 1957, n. 588,
sul riordinamento degli archivi notarili;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati civili dello Stato, approvato con proprio decreto 10
gennaio 1957, n. 3;
  Viste le relative norme di esecuzione approvate con proprio decreto
3 maggio 1957, n. 686;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'ammissione  alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di
concetto  ed  esecutiva  nel ruolo del personale dell'Amministrazione
degli  archivi  notarili  ha  luogo  mediante  concorso per esami fra
coloro   che,  oltre  ad  essere  forniti  dei  requisiti  prescritti
dall'art.  2  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, posseggono rispettivamente il
diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  il  diploma  di istituto di
istruzione  secondaria  di  secondo grado e il diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado.
  L'ammissione  alla  qualifica iniziale della carriera del personale
ausiliario  ha  luogo  mediante concorso per titoli, integrato da una
prova  pratica  di  scrittura  sotto  dettato  della  durata di dieci
minuti,  tra  coloro  che  hanno  compiuto  gli  studi  di istruzione
obbligatoria  e posseggono i requisiti di cui all'art. 2 del suddetto
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  Le  domande  di  ammissione  ai  predetti  concorsi  debbono essere
munite,  a  pena  di  decadenza,  della quietanza di versamento della
tassa  di  concorso nella misura prevista dall'art. 14 della legge 17
maggio 1952, n. 629.