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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1958, n. 1278

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-3-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2278, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduta la legge 3 giugno 1955, n. 504;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art.  40,  e  con il conseguente spostamento degli articoli
successivi,  sono  inseriti  i  seguenti nuovi articoli relativi alla
istituzione della Facolta' di economia e commercio.
  Art. 41. - La Facolta' di economia e commercio conferisce:
    a) laurea in economia e commercio;
    b) laurea in lingue e letterature straniere.
  Art.  42.  -  La  durata  del  corso  degli  studi per la laurea in
economia e commercio e' di quattro anni.
  E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, maturita'
scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici
commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) istituzioni di diritto privato;
    2) istituzioni di diritto pubblico;
    3) diritto commerciale (biennale);
    4) matematica generale;
    5) matematica finanziaria (biennale);
    6) statistica (biennale);
    7) economia politica (biennale);
    8) diritto del lavoro;
    9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
    10) economia politica agraria;
    11) politica economica e finanziaria;
    12) storia economica;
    13) geografia economica (biennale);
    14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
    15) tecnica bancaria e professionale;
    16) tecnica industriale e commerciale;
    17) merceologia;
    18) lingua francese o spagnola (triennale);
    19) lingua inglese o tedesca (triennale).
  Sono insegnamenti:
    1) diritto industriale;
    2) diritto amministrativo
    3) diritto internazionale;
    4) diritto tributario;
    5) demografia;
    6) economia dei trasporti;
    7) tecnica del commercio internazionale;
    8)  tecnica  delle  ricerche  di  mercato  e  della distribuzione
generale;
    9) tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie;
    10) storia delle dottrine economiche;
    11) econometrica;
    12) storia della ragioneria;
    13) lingua russa;
    14) lingua serbo-croata.
  Gli  insegnamenti  di  diritto commerciale e di geografia-economica
comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri
insegnamenti biennali e prescritto l'esame alla fine di ciascun corso
annuale, considerandosi il primo corso come propedeutico al secondo.
  L'insegnamento   triennale   delle   lingue  estere  comporta,  per
ciascuna,  una  prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Lo
studente  che  non  abbia ottenuta la sufficienza nella prova scritta
non  puo'  essere ammesso a sostenere la prova orale. Lo studente che
sia  stato  respinto  alla  prova orale o che non si sia presentato a
sostenere  la prova orale nella stessa sessione dovra' ripetere anche
la prova scritta.
  Lo  studente  per  essere  ammesso  all'esame  di laurea deve avere
seguito  i  corsi  e  superati  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in due, da lui prescelti, fra i complementari.
  Art. 43. - Sono dichiarati propedeutici seguenti insegnamenti:
    a)  istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il
diritto   internazionale,   il   diritto   del   lavoro,  il  diritto
industriale;
    b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale,
il diritto del lavoro, il diritto amministrativo;
    c)   matematica  generale  per  la  matematica  finanziaria,  per
l'economia politica, per la statistica e per l'econometrica;
    d)  economia  politica  per  la  scienza  delle finanze e diritto
finanziario, la politica economica finanziaria, l'economia e politica
agraria,  la  storia economica, la economia dei trasporti, il diritto
tributario, l'econometrica;
    e) ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale ed
industriale,  la  tecnica  bancaria  e  professionale, la tecnica del
commercio  internazionale,  la  tecnica  amministrativa delle imprese
agricole e minerarie, l'econometrica, la storia della ragioneria;
    f) scienza delle finanze per il diritto tributario.
  Art. 44. - L'esarme di laurea consiste:
    a)  nella  discussione orale di una dissertazione scritta su tema
rientrante  in  uno  degli  insegnamenti fondamentali o complementari
impartiti  nella Facolta', esclusi gli insegnamenti di istituzioni di
diritto  privato,  di  istituzioni di diritto pubblico e delle lingue
straniere;
    b)  nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato
in  materie  diverse  tra  quelle  impartite  nella Facolta', esclusa
quella prescelta nella dissertazione scritta.
  Art.  45.  -  Alla  sezione  di economia e commercio sono ammessi i
seguenti istituti per il corso di laurea in economia e commercio:
    1) istituto di statistica;
    2) istituto di ricerche aziendali.
  Laurea in lingue e letterature straniere
  Art.  46.  -  La  durata  per il corso degli studi per la laurea in
lingue e letterature straniere e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di  maturita' classica, di
maturita'  scientifica, di abilitazione magistrale, o licenza a norma
dell'art.  2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, della Scuola civica
"Regina  Margherita"  di  Genova,  ora "Grazia Deledda", della Scuola
civica  "Alessandro  Manzoni", di Milano o dell'Istituto di cultura e
lingue  "Marcelline"  di Milano ovvero licenza a norma della legge 12
marzo  1957, n. 94, o dal Liceo linguistico femminile "Santa Caterina
da  Siena"  di  Venezia,  o dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro
Cuore" di Cortina d'Ampezzo.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) lingua e letteratura italiana (biennale);
    2) lingua e letteratura latina (biennale);
    3) lingua e letteratura francese;
    4) lingua e letteratura tedesca;
    5) lingua e letteratura inglese;
    6) lingua e letteratura spagnola;
    7) filologia romanza;
    8) filologia germanica;
    9) storia (biennale);
    10) geografia.
  Sono insegnamenti complementari:
    1) storia della filosofia;
    2) filosofia;
    3) pedagogia;
    4) lingua e letteratura russa;
    5) linguistica;
    6) lingua e letteratura serbo-croata;
    7) lingua e letteratura polacca;
    8) lingua e letteratura slovena;
    9) lingua e letteratura ungherese;
    10) lingua e letteratura cecoslovacca;
    11) lingua e letteratura neo-greca;
    12) lingua, e letteratura romena;
    13) lingua e letteratura portoghese;
    14) letteratura ispano-americana;
    15) letteratura nord-americana;
    16) lingua e letteratura bulgara;
    17) lingua e letteratura albanese;
    18) ebraico;
    19) storia della letteratura latina medioevale;
    20) filologia umanistica;
    21) storia della lingua italiana;
    22) biblioteconomia e bibliografia;
    23) storia dell'arte;
    24) lingue e letterature scandinave.
  Lo  studente  deve  seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento
della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per
due  anni  quello  di  un'altra  delle  lingue  straniere; egli puo',
inoltre,  seguire  pure  per  due  anni,  l'insegnamento di una terza
lingua   straniera,   nel   qual  caso  puo'  diminuire  di  uno  gli
insegnamenti  complementari. Nel corso di "storia" (biennale) un anno
deve  essere  dedicato  alla storia medioevale ed un anno alla storia
moderna, alternativamente.
  Lo  studente  deve  sostenere  una  prova scritta di italiano e una
traduzione latina.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo studente deve avere
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui.
  scelti tra i complementari.
  Art. 47. - L'esame della lingua e letteratura straniera scelta come
materia  quadriennale  consta  di  una  prova  scritta e di una prova
orale.
  La  piova  scritta  comporta  un dettato in lingua straniera ed una
versione  dall'italiano per l'esame del secondo anno; un dettato, una
versione  dall'italiano ed una lingua straniera per l'esame del terzo
anno;  un  dettato, una versione dall'italiano ed una composizione di
argomento  letterario  nella  lingua straniera per l'esame del quarto
anno.
  La  prova  orale  del  quarto  anno  comprende la materia del corso
ufficiale  dell'anno  ed  un  esame  di  cultura  generale, in cui il
candidato  dovra'  anche  dar  prova  di sapere esporre correntemente
nella lingua straniera, e che vertera' sopra la storia generale della
letteratura,  dalle origini ai giorni nostri, la storia politica e la
grammatica storica, del Paese relativo all'esame.
  Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e
letteratura  straniera  prescelta  come  quadriennale  e  compiervi i
lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.
  Art.  48.  -  L'esame  di  laurea  consiste nella discussione della
dissertazione   scritta  su  argomento  della  lingua  e  letteratura
straniera scelta dal candidato come materia quadriennale.
  Non  e'  ammessa  la discussione in materia che non sia la lingua e
letteratura straniera.
  Art. 49. - Alla sezione di laurea in lingue e letterature straniere
e'   annesso   l'istituto   di   lingua  e  letteratura  spagnola  ed
ispano-americana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 novembre 1958

                               GRONCHI

                                                                 MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1959
  Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 130. - RELLEVA