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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1271

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-3-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito
nella  legge  5  luglio  1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere,
mostre ed esposizioni;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n.
618,  col  quale  e'  stata  riconosciuta  la  personalita' giuridica
all'Ente  autonomo  "Fiera  del Mediterraneo Campionaria in Palermo",
con  sede in Palermo, e 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato
il vigente statuto;
  Vista  la  deliberazione  18  gennaio  1958  del Consiglio generale
dell'Ente, contenente proposta di modifica al predetto statuto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo  statuto  dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria
in Palermo", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 1957, n. 479, e' modificato come appresso:

  Art. 7. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Il  Consiglio  generale  e' composto dal presidente e dai seguenti
membri,  nominati  con  decreto  del  Ministero  dell'industria e del
commercio, d'intesa con la Amministrazione regionale siciliana;
    a)  cinque  membri  in rappresentanza delle Amministrazioni dello
Stato  e,  precisamente:  uno  del  Ministero  dell'industria  e  del
commercio,  uno  del  Ministero  del  commercio con l'estero, uno del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste, uno del Ministero del
tesoro e uno del Ministero degli affari esteri;
    b) un rappresentante del Commissariato per il turismo:
    c) quattro membri in rappresentanza della Regione e cioe': uno in
rappresentanza   della  Presidenza  del  Governo  regionale,  uno  in
rappresentanza   dell'Assessorato   regionale  dell'industria  e  del
commercio,   uno   in   rappresentanza   dell'Assessorato   regionale
dell'agricoltura    e    delle   foreste,   uno   in   rappresentanza
dell'Assessorato regionale delle finanze;
    d)  un  rappresentante  della  Camera  di  commercio, industria e
agricoltura di Palermo;
    e) un rappresentante del comune di Palermo;
    f) un rappresentante del Banco di Sicilia;
    g) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.;
    h)   un   rappresentante   dell'organizzazione  delle  Camere  di
commercio della Sicilia;
    i)    un   rappresentante   dell'organizzazione   regionale   dei
commercianti;
    l)   un   rappresentante   dell'organizzazione   regionale  degli
industriali;
    m)   un   rappresentante   dell'organizzazione   regionale  degli
agricoltori;
    n)   un   rappresentante   dell'organizzazione   regionale  degli
artigiani;
    o)  un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti
di aziende industriali e commerciali;
    p)  un  rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo,
designato dal competente Assessorato regionale;
    q)  un  rappresentante  della  Federazione  regionale coltivatori
diretti della Sicilia;
    r)   un   rappresentante  dell'Associazione  siciliana  agenti  e
rappresentanti dell'industria e del commercio.
  Dove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali,
la   designazione   verra'   fatta  dalle  rispettive  organizzazioni
provinciali di Palermo.
  I  componenti  il  Consiglio  generale  durano in carica tre anni e
possono essere confermati.
  Nel  caso  di  vacanza  di posto, gli enti competenti provvederanno
alle  nuove  designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara'
quella del membro cui e' succeduto.
  Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono
gratuite".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1958

                               GRONCHI

                                                                   BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1959
  Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 127. - DI PRETORO