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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1958, n. 1265

Inclusione dell'abitato di Andretta, in provincia di Avellino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-3-1959
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici n.
1507, emesso nell'adunanza del 25 luglio 1958;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici;

                              Decreta:

  A  norma  dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30
giugno  1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9
luglio  1908,  n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella
D,  allegata  alla  legge stessa (consolidamento di frane minaccianti
abitati) quello di Andretta, in provincia di Avellino.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1958

                               GRONCHI

                                                                TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1959
  Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 114. - RELLEVA