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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1958, n. 1256

Norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
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Testo in vigore dal: 6-3-1959
al: 27-8-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  25  luglio  1952,  n.  1009, recante norme per la
fecondazione artificiale degli animali;
  Visto  l'art.  40  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 854;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto con l'Alto Commissario per l'igiene h la sanita' pubblica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  autorizzazioni  relative alle attivita' di cui all'art. 1 della
legge 25 luglio 1952, n. 1009, vengono rilasciate dando la precedenza
agli  Enti  pubblici  che  per  natura  e  scopi statutari perseguano
finalita' direttamente connesse con il miglioramento zootecnico e con
la  difesa  sanitaria  del  bestiame  e  ai  Consorzi  di  allevatori
legalmente costituiti.