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LEGGE 25 gennaio 1959, n. 26

Modifiche ai limiti previsti dall'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.

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Testo in vigore dal: 1-3-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  lettera  a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti
gli  assegni  familiari,  approvato  col decreto del Presidente della
Repubblica  30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio
1957, n. 652, e' sostituita dalla seguente:
  "a)  il  marito  nei confronti della moglie purche' essa non abbia,
per  redditi  di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a
lire  10.000  mensili.  Non  sono  considerate,  ai fini predetti, le
pensioni di guerra".
  La  lettera  b)  dell'art. 7 del testo unico predetto e' sostituita
dalla seguente:
  "b)  i  genitori  non  abbiano,  per  redditi  di qualsiasi natura,
proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un
solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".