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LEGGE 30 dicembre 1958, n. 1209

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea.

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Testo in vigore dal: 10-2-1959
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10
aprile  1954,  n.  113, per la cessazione dal servizio permanente dei
generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea sono
modificati come segue:

generali di squadra aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 60
generali di divisione aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 58
generali di brigata aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 57

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1958

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - SEGNI -
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA