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LEGGE 31 ottobre 1958, n. 976

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

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Testo in vigore dal: 15-11-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie  e  straordinarie
del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio  finanziario
dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita' dello  stato  di
previsione annesso alla presente legge.