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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1478

Modificazione del contributo ordinario a favore dell'Istituto professionale femminile di Bologna.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-7-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista   la   legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953,
n.  736,  con  il  quale  e' stato istituito l'Istituto professionale
femminile di Bologna;
  Ritenuto  che  occorre  adeguare  il  contributo ordinario previsto
dall'art.  22  del  decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei
miglioramenti    economici    a    favore   del   personale   statale
successivamente intervenuti;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1957  il  contributo  ordinario  del
Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1953, n. 736, a favore
dell'Istituto  professionale  femminile  di  Bologna e' fissato in L.
33.370.000.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1957

                               GRONCHI

                                             MORO - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1958
  Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 282. - RELLEVA