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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1459

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-5-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art. 28. - Il testo e' modificato come segue:
  "La  Facolta'  di  lettere  e  filosofia  conferisce  la  laurea in
lettere,  la  laurea  in filosofia, la laurea in lingue e letterature
straniere moderne e la laurea in geografia".
  Dopo l'art. 30 si inserisce col n. 31 quanto segue:
  "La  durata  del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in lingue e
letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' di quattro anni.
  E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Letteratura italiana;
    2) Letteratura latina;
    3) Glottologia;
    4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
    5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
    6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
    7) Storia medioevale;
    8) Storia moderna;
    9)  Storia  dell'arte  moderna  o  storia  dell'arte medioevale e
moderna;
    10) Geografia.
  Sono  insegnamenti  complementari  (quando  non  siano  scelti come
fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):
    1) Lingua e letteratura francese;
    2) Lingua e letteratura spagnola;
    3) Lingua e letteratura portoghese;
    4) Lingua e letteratura romena;
    5) Lingua e letteratura inglese;
    6) Lingua e letteratura tedesca;
    7) Filologia romanza;
    8) Filologia germanica;
    9) Letteratura anglo-americana;
    10) Letteratura ispano-americana;
    11) Storia della lingua italiana;
    12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
    13) Storia dell'arte medioevale;
    14) Letteratura greca;
    15) Lingua e letteratura latina medioevale;
    16) Storia romana;
    17) Storia greca;
    18) Storia della filosofia;
    19) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
  Lo  studente  dovra' seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti
gli  insegnamenti  fondamentali  e  in  tre altri insegnamenti da lui
scelti  tra  i  complementari.  Uno  degli insegnamenti complementari
potra'  essere  sostituito dallo studente con una disciplina di altri
corsi di studi della stessa o diversa Facolta'.
  L'insegnamento  della  lingua e letteratura straniera moderna, alla
quale  lo  studente  intende  principalmente dedicarsi, dovra' essere
seguito  per  tutti  i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali,
egli  sara'  sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente
progressive.
  Dovranno  poi  essere  seguiti  per  due  anni l'insegnamento della
filologia   a   cui   quella  stessa  prima  lingua  si  ricollega  e
l'insegnamento  della  seconda lingua e letteratura straniera moderna
prescelta.  Due  altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere
seguiti per un biennio. Lo studente potra' poi seguire per un biennio
anche  un  altro insegnamento; ed in tal caso potra' ridurre da tre a
due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
  Gli   esami   di  letteratura  italiana  e  di  letteratura  latina
comprendono una prova scritta preliminare.
  Il  preside,  sentita, ove ritenga, la Facolta', deve controllare i
piani  di  studio  presentati  dagli studenti ed approvarli prima che
siano resi definitivi.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali  e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di
studi approvato dal preside".
  Gli articoli 31 e 32 assumono i numeri 32 e 33.
  L'art. 33 viene soppresso.
  Dopo l'art. 35 si inserisce col n. 36 quanto segue:
  "Il  laureato  in  lingua  e  letterature  straniere  moderne  puo'
ottenere  l'iscrizione  al  3°  anno  del corso di laurea in lettere,
indirizzo  classico,  e  al  4°  anno del corso di laurea in lettere,
indirizzo  moderno,  completando  le  iscrizioni alle materie fissate
dall'ordinamento dell'indirizzo di studio a cui intende iscriversi.
  Il  laureato  in  lettere  puo' ottenere l'iscrizione al 3° o al 2°
anno  del  corso  di laurea in lingue e letterature straniere moderne
completando  le iscrizioni nelle materie prescritte dall'ordinamento,
sempre  che  abbia  sostenuto  rispettivamente  due  o un esame della
lingua e letteratura prescelta e che superi la relativa prova scritta
preliminare".
  Gli articoli 36, 37, 38 e 39 assumono i numeri 37, 38, 39 e 40.
  Dopo il nuovo art. 40 si inserisce col numero 41 quanto segue:
  "L'esame  di  laurea  in  lingue  e  letterature  straniere moderne
consiste  nella  discussione  pubblica  di  una dissertazione scritta
svolta  dal  candidato su un argomento della letteratura scelta, come
quadriennale  o  della filologia germanica o romanza, a seconda della
lingua scelta".
  Gli articoli 40 e 41 assumono i numeri 42 e 43.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                                                 MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1958
  Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 28. - RELLEVA