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LEGGE 2 aprile 1958, n. 319

Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal: 30-4-1958
al: 1-12-1959
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    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi  alle  cause  per
controversie  individuali  del  lavoro  e  ai  rapporti  di  pubblico
impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superi il milione
di lire, sono esenti dalla imposta, di bollo e di registro e da  ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
  Sono allo stesso modo esenti gli atti  e  documenti  relativi  alla
esecuzione, sia in via  mobiliare  che  immobiliare,  delle  sentenze
emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi  al  recupero
dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di  fallimento,
di  concordato  preventivo,  di  amministrazione  controllata  e   di
liquidazione coatta amministrativa. 
  Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a
rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7  della
legge 21 dicembre 1950, n. 1018. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                           ZOLI - ANDREOTTI - GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA