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LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

Costituzione del Ministero della sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal: 14-8-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   istituito  il  Ministero  della  sanita'  con  il  compito  di
provvedere alla tutela della salute pubblica.
  Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero
della sanita' le seguenti attribuzioni:
    1)  provvedere  ai  servizi  sanitari attribuiti dalle leggi alle
Amministrazioni  civili  dello  Stato, ferme restando le attribuzioni
delle  Amministrazioni  con  ordinamento autonomo e quelle esercitate
dal   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  a  mezzo
dell'Ispettorato del lavoro;
    2)    sovraintendere    ai    servizi   sanitari   svolti   dalle
Amministrazioni   autonome   dello   Stato  e  dagli  Enti  pubblici,
provvedendo  anche  al  coordinamento,  eventualmente necessario, per
adeguare  l'organizzazione  e  l'efficienza  dei  servizi stessi alle
esigenze della salute pubblica;
    3)  emanare,  per  la  tutela  della  salute pubblica, istruzioni
obbligatorie  per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a
servizi sanitari;
    4)  provvedere  alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti
ed  istituti  che  svolgano  attivita'  sanitaria e non rientrino tra
quelli previsti dalle disposizioni precedenti.
  Qualora  la  legge  non  disponga  diversamente, i provvedimenti in
materia  di  sanita'  rientrano  nella competenza del Ministero della
sanita'.