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LEGGE 13 marzo 1958, n. 282

Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le pene pecuniarie stabilite nel capo  VIII  del  decreto-legge  15
ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di  esecuzione
approvato con il  regio  decreto  1°  luglio  1926,  n.  1361,  quali
risultano per effetto della legge  23  febbraio  1950,  n.  66,  sono
aumentate di dieci volte. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                           ZOLI - COLOMBO - GONELLA - 
                                                            ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA