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LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958, n. 1

Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.

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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda 
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
             promulga la seguente legge costituzionale: 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali"
della Costituzione scadra' il 31 dicembre 1963. 
 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserta nella Raccolta ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti
della Repubblica Italiana. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                      ZOLI - TAMBRONI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA