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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1957, n. 1439

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-4-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1162, modificato con regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  145.  -  Agli  insegnamenti  complementari, comuni a tutte le
sezioni  del  corso  di laurea in ingegneria, sono aggiunti quelli di
"elettronica" e di "reattori nucleari".
  Art. 147. - All'elenco, circa la propedeuticita' degli insegnamenti
e  dei  relativi esami nel corso di laurea in ingegneria, e' aggiunta
la  propedeuticita'  dell'esame  di aerodinamica rispetto a quello di
aeronautica generale e di aeronautica generale rispetto a costruzioni
aeronautiche e a collaudo e manovra degli aeromobili.
  Alle  scuole  di  specializzazione  e  perfezionamento annesse alla
Facolta'   di   medicina   e   chirurgia   e'   aggiunta   quella  di
specializzazione  in  cardiologia e malattie dei vasi con il seguente
ordinamento:

    Scuola di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi

  Art. 363. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita'   di   Napoli   la  scuola  di  specializzazione  in
cardiologia  e  malattie  dei vasi; essa ha sede presso l'Istituto di
clinica medica generale ed e' diretta dal direttore della clinica.
  Art. 364. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Art.  365.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  prestare  servizio
esclusivo e continuativo presso la clinica medica per tutta la durata
degli anni di corso.
  Art.  366.  -  Possono  essere  iscritti  alla scuola i laureati in
medicina e chirurgia in numero massimo di dieci medici per ogni anno.
  La  scelta  dei  candidati  ammessi al 1° anno di corso sara' fatta
all'inizio  dell'anno  accademico  in  base ai titoli di studio ed al
risultato   di   una   prova   scritta  di  esame  che  sara'  tenuta
nell'Istituto di clinica medica.
  Una  abbreviazione  di corso potra' essere concessa su proposta del
direttore della scuola, esclusivamente a quei candidati che risultino
forniti  dei  titoli  di  specializzazione  in  medicina interna, che
dimostrino  di  aver  compiuto  servizio effettivo e continuativo per
piu'  di  due  anni  in qualita' di assistente ordinario o volontario
presso gli Istituti di medicina interna dell'Universita' di Napoli, e
che  documentino con il loro curriculum scientifico di avere gia' una
buona  preparazione  nel campo della medicina interna con particolare
orientamento per gli studi di cardiologia.
  L'abbreviazione  di  corso potra' essere, nei casi giustificati, di
un anno.
  Per  l'iscrizione  all'anno  successivo occorre aver superato tutti
gli esami dell'anno precedente.
  Art. 367. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° anno:
      1) Anatomia normale e patologica del cuore e dei vasi;
      2) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare;
      3) Farmacologia;
      4) Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare.
    2° anno:
      1) Semeiotica radiologica dell'apparato cardiovascolare;
      2) Elettrocardiografia;
      3) Semeiotica strumentale speciale cardiologica e angiologica;
      4) Patologia speciale medica dell'apparato cardiovascolare.
    3° anno:
      1) Clinica delle malattie del cuore e dei vasi;
      2) Terapia medica dell'apparato cardiovascolare;
      3) Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare.
  Art.  368.  -  I  corsi  di  insegnamento  sopraindicati sono tutti
obbligatori  e  saranno completati da corsi di esercitazioni pratiche
ed  alla  fine  di  ogni anno di corso avranno luogo i relativi esami
speciali.
  Al  termine  dei  tre  anni  di  corso per conseguire il diploma di
specializzazione  gli  iscritti dovranno presentare una dissertazione
scritta  elaborata  nell'Istituto  di  clinica medica su argomenti di
cardiologia  o  di  malattie  vascolari e dovranno sostenere un esame
pratico dinanzi ad una Commissione formata da cinque insegnanti della
scuola e presieduta dal direttore della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                                                 MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1958
  Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 165. - RELLEVA