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LEGGE 8 marzo 1958, n. 194

Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 10-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  La  laurea  in  scienze  coloniali  conseguita  presso   l'Istituto
universitario orientale di Napoli e' titolo di ammissione ai concorsi
per le carriere direttive  delle  pubbliche  Amministrazioni  per  le
quali sia prevista, fra i titoli di studio richiesti, la'  laurea  in
economia e commercio.  Restano  ferme  le  disposizioni  dei  singoli
ordinamenti che gia' prevedono la laurea in scienze  coloniali  quale
titolo valido per l'ammissione alla carriera direttiva. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                                 ZOLI - MORO - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA