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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 189

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 10-4-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulla  disponibilita'  dei  prestiti  fatti dal Governo degli Stati
Uniti  d'America  al  Governo  italiano,  ai  sensi  della lettera d)
dell'articolo  II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in
data  23  maggio  1955  ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n.
112,  e'  autorizzato  il prelevamento di somme fino all'ammontare di
cinque  miliardi  di  lire,  da  destinare  a  finanziamenti  per  la
formazione della piccola proprieta' contadina.