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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1430

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 9-4-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Perugia,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con
regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;
  Veduto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Il   primo  capoverso  dell'art.  75  del  vigente  statuto,  viene
modificato come appresso:
  Art.  75.  -  Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono annesse le
scuole   di   perfezionamento   in  "endocrinologia  e  malattie  del
ricambio",  "pediatria",  "ostetricia  e  ginecologia", "oculistica",
"chirurgia",   "medicina   interna",  "igiene",  "gastroenterologia",
"anestesiologia", "otorinolaringoiatria" e "cardiologia".
  Dopo  l'art.  94  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla    istituzione    delle    scuole    di    perfezionamento    in
"otorinolaringoiatria a ed in "cardiologia".

          Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria

  Art. 95. - La scuola ha la durata di tre anni.
  L'ammissione  viene  effettuata  in  base  a concorso per esami: il
numero  degli  studenti che possono essere iscritti e' limitato a sei
per ogni anno di corso.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Clinica otorinolaringoiatrica;
      Patologia e semeiotica dell'orecchio;
      Patologia e semeiotica del naso;
      Patologia e semeiotica della faringe-laringe;
      Anatomia umana in rapporto alla specialita';
      Neuropatologia in rapporto alla specialita';
      Esercitazioni ciniche.
    2° anno:
      Clinica otorinolaringoiatrica;
      Patologia e semeiotica dell'orecchio;
      Patologia e semeiotica del naso;
      Patologia e semeiotica della faringe-laringe;
      Patologia generale in rapporto alla specialita';
      Endoscopia bronco-esofagea;
      Esercitazioni cliniche.
    3° anno:
      Clinica otorinolaringoiatrica;
      Tecnica operatoria dell'orecchio;
      Tecnica operatoria del naso e delle cavita' accessorie;
      Tecnica operatoria della faringe-laringe;
      Oculistica in rapporto alla specialita';
      Chirurgia plastica della specialita';
      Audiologia e foniatria;
      Esercitazioni cliniche.

              Scuola di perfezionamento in cardiologia

  Art. 96. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' limitato ad
otto per ogni anno di corso.
  Le materie di insegnamento sono:
    1° anno:
      Anatomia normale;
      Fisiologia;
      Anatomia patologica;
      Chimica biologica;
      Semeiotica fisica;
      Reumatologia;
      Patologia delle malattie di cuore;
      Semeiotica strumentale;
      Elettrocardiografia e vettocardiografia;
      Fonocardiografia (semestrale);
      Ballistocardiografia (semestrale).
    2° anno:
      Clinica delle malattie di cuore;
      Patologia delle malattie di cuore;
      Elettrocardiografia e vettocardiografia;
      Radiologia;
      Patologia cardiorespiratoria (semestrale);
      Patologia vascolare (semestrale);
      Ricambio elettrolitico (semestrale);
      Oculistica (semestrale);
      Cardiopatie congenite.
    3° anno:
      Clinica delle malattie di cuore;
      Terapia;
      Dietetica (semestrale);
      Terapia chirurgica (semestrale);
      Angiocardiografia (semestrale);
      Cateterismo cardiaco e studio del gas del sangue e respiratori.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                                                 MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1958
  Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 154. - RELLEVA