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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1957, n. 1428

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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Testo in vigore dal: 9-4-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita', degli studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 64, e' cosi' modificato: 
    La Facolta' di lettere e filosofia conferisce tre lauree: 
      a) Laurea in lettere; 
      b) Laurea in filosofia; 
      c) Laurea in lingue e letterature straniere moderne:  indirizzo
europeo. 
  Art. 65, e' cosi' modificato: 
 
  Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la  durata
del corso degli studi e' di quattro anni ed il titolo  di  ammissione
e' il diploma di maturita' classica. 
  Dopo l'art. 74 sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli  con  il
conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi. 
 
          Laurea in lingue e letterature straniere moderne 
                         (indirizzo europeo) 
 
  Art. 75. - Gli insegnamenti per il conseguimento  della  laurea  in
lingue e letterature straniere moderne  (indirizzo  europeo)  sono  i
seguenti: 
    Fondamentali: 
      1) Letteratura italiana; 
      2) Letteratura latina; 
      3) Glottologia; 
      4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 
      5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 
      6) Filologia romanza (o germanica o slava o ugrofinnica); 
      7) Storia medioevale; 
      8) Storia moderna; 
      9) Storia dell'arte moderna (o storia  dell'arte  medioevale  e
moderna); 
      10) Geografia. 
    Complementari (quando  non  siano  scelti  come  fondamentali  ai
suindicati numeri 4), 5) e 6): 
      1) Una lingua e letteratura straniera; 
      2) Filologia germanica; 
      3) Filologia romanza; 
      4) Letteratura greca; 
      5) Storia romana; 
      6) Lingua e letteratura latina medioevale; 
      7) Storia della filosofia. 
  Lo studente dovra' seguire i corsi e sostenere gli esami  in  tutti
gli insegnamenti fondamentali ed in tre  altri  insegnamenti  da  lui
scelti fra i complementari. 
  Uno degli insegnamenti complementari potra' essere sostituito dallo
studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di
diversa Facolta'. 
  L'insegnamento della lingua e letteratura straniera  moderna,  alla
quale lo studente intende  principalmente  dedicarsi,  dovra'  essere
seguito per tutti i quattro anni, alla fine  di  ciascuno  dei  quali
egli sara' sottoposto a prove scritte di anno in  anno,  gradualmente
progressive. 
  Dovranno, poi, essere seguiti per  due  anni  l'insegnamento  della
filologia  a  cui  quella  stessa  prima  lingua   si   ricollega   e
l'insegnamento della seconda lingua e letteratura  straniera  moderna
prescelta. 
  Due altri insegnamenti fondamentali dovranno  pure  essere  seguiti
per un biennio. Lo studente potra', poi, seguire per un biennio anche
un altro insegnamento ed in tal caso potra' ridurre da tre a due  gli
insegnamenti complementari di sua scelta. 
  Gli  esami  di  letteratura  italiana  e  di   letteratura   latina
comprendono una prova scritta preliminare. 
  Gli insegnamenti di storia medioevale  e  di  storia  moderna  sono
tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi e' indicato  ogni
anno il corso che sara' impartito. 
  Il preside, sentita, ove ritenga, la Facolta', deve  controllare  i
piani di studio presentati dagli studenti  ed  approvarli  prima  che
siano resi definitivi. 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di
studi approvato dal presido. 
  Art. 76. - I laureati in lettere ed  in  filosofia  aspiranti  alla
laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo  europeo,
sono iscritti al secondo anno, con l'obbligo di  seguire  i  corsi  e
superare  gli  esami  che  saranno  stabiliti,  caso  per  caso,  dal
Consiglio di facolta'. 
  Art. 77. - I laureati in economia e commercio,  in  giurisprudenza,
in scienze politiche aspiranti alla laurea in  lingue  e  letterature
straniere moderne: indirizzi europeo, sono iscritti al secondo anno. 
  Per essi, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati,
il  rettore,  udito  il  Consiglio  dei  professori  della  Facolta',
determina, caso per caso, il numero  minimo  degli  insegnamenti  dei
quali  debbono  frequentare  le  lezioni  e  superare  gli  esami   e
stabilisce il piano di studi. 
  Per i laureati di altra Facolta' aspiranti alla laurea in lingue  e
letterature straniere moderne: indirizzo europeo, tenuto conto  degli
studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il Consiglio
dei professori della Facolta', determina, caso per  caso,  l'anno  di
corso al quale possono essere iscritti, il numero degli  insegnamenti
che essi debbono frequentare e sui quali debbono superare gli esami e
stabilisce il piano di studi. 
  In tutti i  casi  previsti  nel  presente  articolo  i  richiedenti
debbono essere forniti del diploma di maturita' classica. 
  Art. 78. - La tesi di laurea  in  lingue  e  letterature  straniere
moderne dovra' essere redatta in italiano e integrata da un colloquio
nella lingua prescelta come prima lingua dello studente. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                                 MORO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1958 
  Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 164. - RELLEVA