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LEGGE 1 marzo 1958, n. 167

Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'Istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba.

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Testo in vigore dal: 5-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio  1952,  n.  101,
concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione  dell'isola
d'Elba, e' sostituito dal seguente: 
    E' istituito l'Ente  per  la  valorizzazione  dell'isola  d'Elba,
avente personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,  con  sede  in
Portoferraio".