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LEGGE 17 febbraio 1958, n. 140

Norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

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Testo in vigore dal: 30-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  iscritto  al  Fondo  di  previdenza degli addetti ai
pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell'art. 24
della  legge  28  dicembre 1952, n. 4435, ha facolta' di chiedere, ai
fini  del  trattamento  di  pensione  a  carico  del Fondo citato, il
riconoscimento  del  periodo  di  servizio  prestato  con  obbligo di
iscrizione  all'assicurazione generale per l'invalidita', vecchiaia e
superstiti,  presso  aziende esercenti pubblici servizi di trasporto,
anteriormente  al 1 marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a
proprio  favore  nell'assicurazione  predetta,  gli accantonamenti di
propria  pertinenza  esistenti  presso  le  aziende,  e  versando gli
importi  eventualmente ancora necessari per la copertura della intera
somma richiesta per il riconoscimento stesso.