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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1413

Approvazione del piano particolareggiato n. 151 di esecuzione del piano regolatore generale di Roma e della variante al piano particolareggiato n. 120 già approvato con decreto Presidenziale 23 febbraio 1952.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-3-1958
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1932,  n.  355,  che  approva  il
piano regolatore della citta' di  Roma  e  detta  norme  per  la  sua
esecuzione; 
  Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987,  convertito,
con modificazioni, nella legge 4 giugno  1936,  n.  1210,  contenente
norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto
7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074,
nonche' il regio decreto-legge 7 agosto  1938,  n.  1223,  convertito
nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29  maggio  1939,  n.
913; 
  Vista la domanda in data 12 novembre 1956, con la quale  il  comune
di Roma, in base a delibera consiliare n. 964 del 4 aprile  1956,  ha
chiesto  l'approvazione  del  piano  particolareggiato  n.   151   di
esecuzione della zona compresa tra la via Cassia Nuova, il  perimetro
del piano di massima, il perimetro del piano particolareggiato n. 120
e l'approvazione della variante al  piano  particolareggiato  n.  120
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  febbraio
1952; 
  Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e  che  a  seguito
della pubblicazione degli atti sono state presentate nei  termini  le
seguenti osservazioni: (1) sorelle Cappelli; (2) Istituto  Romano  di
Beni Stabili; (3) Purfina italiana Societa' per azioni;  (4)  sorelle
Cappelli; 
  Ritenuto che fuori termine  e'  stata  presentata  una  opposizione
dalla Societa' edilizia Vigna Clara (5); 
  Ritenuto che il progetto  presentato  prevede,  essenzialmente,  la
destinazione a  palazzine  per  i  quattro  isolati  edificabili,  la
creazione di una zona di rispetto sul fondo valle, in  corrispondenza
della sede del viale di  Circonvallazione,  l'allargamento  a  m.  52
della sezione di via Flaminia, l'avanzamento del  fronte,  sulla  via
Flaminia, della zona destinata a palazzine e l'ampliamento della zona
a parco pubblico in  corrispondenza,  della  zona  vincolata  a  sede
ferroviaria; 
  Considerato che le previsioni di progetto appaiono di  massima  ben
studiate ed atte ad assicurare una organica sistemazione della  zona,
per cui si ravvisano meritevoli di approvazione; 
  Considerato, peraltro, che non  appare  ammissibile  la  formazione
della  zona   di   rispetto,   in   corrispondenza   del   viale   di
Circonvallazione, in quanto la zona stessa non trova rispondenza  nel
piano  di  massima,  onde  se  ne  ravvisa  necessario  lo   stralcio
dell'approvazione del presente piano, secondo il perimetro  riportato
con segno azzurro nella planimetria in iscala 1: 5000; 
  Considerato, inoltre,  che  appare  opportuno  prescrivere  che  la
sistemazione della confluenza  delle  vie  Cassia  e  Flaminia  venga
realizzata secondo la soluzione studiata dall'Ufficio speciale per il
nuovo piano regolatore di Roma e riportata nella unita planimetria in
iscala 1: 1000; 
  Considerato che il progetto di piano particolareggiato,  a  seguito
del prescritto stralcio della zona di  rispetto,  risulta  del  tutto
conforme alle direttive del piano di massima; 
  Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quelle a firma
sorelle Cappelli (1) e (4) non danno luogo a  provvedere  per  quanto
riguarda la richiesta abolizione della zona di rispetto dato  che  la
zona stessa viene stralciata dall'approvazione, mentre vanno respinte
per il resto, in quanto il limite del piano  regolatore  puo'  essere
variato solo per legge e la  larghezza  proposta  per  la  fascia  di
rispetto laterale alle  vie  statali  non  potrebbe  in  nessun  caso
riferirsi alle zone interne al piano regolatore; 
  Considerato che l'opposizione Istituto Romano dei Beni Stabili  (2)
deve essere respinta conformemente  a  quanto  precisato  per  quella
delle sorelle Cappelli, delle quali ripetono i motivi di opposizione; 
  Considerato che l'opposizione Purtina italiana Societa' per  azioni
(3), con la quale si richiede  una  particolare  utilizzazione  della
fascia di rispetto ad oriente della  via  Cassia,  non  da'  luogo  a
provvedere poiche'  la  richiesta  in  essa  contenuta  si  riferisce
all'attuazione del piano che e' di competenza del Comune; 
  Considerato che l'opposizione Societa'  edilizia  Vigna  Clara  (5)
deve essere respinta, anche a prescindere dalla  sua  irricevibilita'
in quanto  prodotta  fuori  termine,  poiche'  la  diversa  soluzione
proposta per il piazzale di confluenza delle vie  Cassia  e  Flaminia
(piazzale  Tuscania),  con  riduzione  degli  spazi  destinati   alla
viabilita', contrasta con le esigenze urbanistiche della zona; 
  Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; 
  Visto il  voto  n.  668  emesso  dalla  Commissione  per  il  piano
regolatore generale di Roma nell'adunanza del 12 febbraio 1957; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; 
 
                              Decreta: 
 
  Respinte le opposizioni sorelle Cappelli (1) e (4), Istituto Romano
dei Beni Stabili (2), Societa' edilizia  Vigna  Clara  (5),  con  non
luogo a provvedere per l'opposizione Purfina  italiana  Societa'  per
azioni (3), e' approvato, con le prescrizioni e lo stralcio di cui in
narrativa, il piano particolareggiato n. 151 di esecuzione della zona
compresa tra la via Cassia Nuova, il perimetro del piano di  massima,
il perimetro del piano particolareggiato n. 120. 
  E' approvata altresi' la variante al piano particolareggiato n. 120
approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  febbraio
1952. 
  Il piano sara' vistato dal Ministro per i lavori  pubblici  in  una
planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1:  1000,
in una planimetria catastale in iscala  1:  1000,  in  una  relazione
tecnica e in un elenco delle proprieta' interessate. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 8 novembre 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                                         ZOLI - TOGNI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1958 
  Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 109. - RELLEVA