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LEGGE 12 febbraio 1958, n. 126

Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1993)
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Testo in vigore dal: 27-3-1958
al: 8-5-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Classi delle strade).

  Le  strade  di  uso pubblico si distinguono in statali provinciali,
comunali, vicinali e militari.